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Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato – sessione 2024 – adempimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 – IV serie speciale Concorsi ed esami – del 25 giugno 2024, consultabile anche sul sito www.cnpi.eu, sarà pubblicata l’Ordinanza Ministeriale con la quale è stata indetta la sessione 2024 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale. Comunque, anche nelle more della pubblicazione ufficiale, ve ne anticipiamo la trasmissione.

Si conferma che anche per l’anno corrente gli esami di abilitazione consisteranno in un’unica prova orale, dalla durata massima di 30 minuti, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. La prova d’esame verrà effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione e i candidati (v. Decreto Ministro dell’istruzione e del merito 11 giugno 2024, n. 117). La piattaforma, che sarà fornita dal nostro Consiglio Nazionale, è la medesima utilizzata per le sessioni d’esame degli anni precedenti (eAcademy).

Come per le sessioni passate, si conferma l’introduzione della tabella E relativa alle classi di laurea assorbenti rispetto ai titoli elencati nella tabella D di cui al DPR 328/2011, art. 55, comma 2, lettera d) mentre permane l’esclusione delle lauree sanitarie in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Si conferma che il “periodo di esonero” ovvero il periodo per il quale le amministrazioni possono non tenere conto dell’assolvimento del tirocinio nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, stabilito dall’art. 6 comma 4 D.L. 22/2020 conv. con modificazioni con Legge 14/2020, nonché dall’art. 7 ter D.L. n. 51/2023, conv. con modif. dalla L. 3 luglio 2023 n. 87, resta valido ed applicabile,
qualora abbia rilievo ovvero sia valutabile, per la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale anche per la sessione 2024.
Allo stesso modo, è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale sono individuate modalità di svolgimento dell’esame di Stato diverse da quelle ordinarie (unica prova orale in sede virtuale, come sopra anticipato), ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio professionalizzanti o curriculari, previsti per l’abilitazione all’esercizio della professione, stante l’applicazione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare, l’art. 6, comma 8 bis, primo periodo, nonché l’art. 6 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2024, n. 18.

Tale precisazione non coinvolge i periodi di pratica già convalidati dagli ordini territoriali con il certificato di compiuta pratica, con il quale ad ogni tirocinante è consentito essere ammesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale senza ulteriori istruttorie.

Evidenziamo che all’art. 3 è stato aggiunto il comma 8 che stabilisce: “8. L’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100” e dall’art. 4 è stato eliminato il comma relativo al requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame, in quanto ripetitivo rispetto a quanto già previsto all’art. 2 comma 3.

Atteso quanto sopra, invitiamo a porre particolare attenzione all’art. 7 “adempimenti dei Collegi” relativamente alla verifica della regolarità delle dichiarazioni rese dai candidati ed alle scadenze da rispettare per la presentazione delle domande da parte dei candidati e che, per maggior rilievo, ripetiamo di seguito.

Ferma restando la scadenza del 25 luglio 2024 (sempreché sia rispettata la pubblicazione del 25 giugno 2024 in Gazzetta Ufficiale) quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei candidati, precisiamo che le stesse devono essere esclusivamente trasmesse, per gli adempimenti previsti dall’art. 7, all’Ordine di competenza con le modalità previste dall’art. 6, comma 2 dell’ordinanza e precisamente:
a) a mezzo posta elettronica certificata PEC dell’Ordine provinciale di riferimento;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale farà fede il timbro postale di spedizione.
Confermiamo la presenza del modello Allegato 1 che semplifica la stesura della domanda di ammissione da compilare a cura di ciascun candidato. Si sottolinea che la domanda di ammissione alla sessione 2024 va intestata esclusivamente all’Ordine provinciale di appartenenza e non all’Istituto tecnico come per gli anni precedenti.

Segnaliamo inoltre l’innovazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) della predetta Ordinanza, laddove, a differenza delle precedenti sessioni d’esame, è disposto che va prioritariamente inviato entro e non oltre il 3 settembre 2024 all’indirizzo pec della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (dgosv@postacert.istruzione.it) e in copia all’indirizzo pec del nostro Consiglio Nazionale il solo numero dei candidati che hanno presentato regolare domanda di ammissione anche nell’ipotesi in cui non sia pervenuta
al Vostro Ordine alcuna domanda.
Successivamente, gli Ordini provinciali dovranno, entro il 3 ottobre 2024, comunicare in un unico elenco, con posta elettronica certificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Consiglio Nazionale i seguenti dati:

• il numero dei candidati (anche se nullo)
• l’elenco nominativo IN ORDINE ALFABETICO riportante per ciascun candidato:
– cognome e nome
– luogo e data di nascita
– titolo di studio
– requisito di ammissione posseduto, di cui all’art. 2, citando la lettera corrispondente

In calce al predetto elenco, il Presidente dell’Ordine provinciale, oltre la data e la propria firma, dovrà attestare l’avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

Qualsiasi variazione all’elenco va tempestivamente comunicato al Ministero dell’Istruzione e al Consiglio Nazionale per gli opportuni adempimenti, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale.
Entro il 31 ottobre 2024 gli Ordini territoriali dovranno inserire autonomamente sulla piattaforma eAcademy i fascicoli di tutti i candidati al fine di rendere disponibile la documentazione alla Commissione esaminatrice. Verrà trasmessa successivamente una circolare contenente le istruzioni per svolgere le funzioni soprariportate.
Al termine della sessione d’esame, sarà Vostra cura trasmettere agli Istituti Tecnici la documentazione originale dei candidati. Vi ricordiamo che gli Istituti sede d’esame sono i medesimi delle sessioni precedenti.

CALENDARIO DEGLI ESAMI

19 novembre 2024, ore 8,30 Insediamento delle commissioni e lavori preliminari
20 novembre 2024, ore 8,30 Prosecuzione lavori preliminari

21 novembre 2024, ore 8,30 Predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami

26 novembre 2024, ore 8,30 Inizio della prova orale

 

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